Comparsa di costituzione riconvenzionale
Traccia
In data
15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante
Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x,
particella Y.
Con atto
pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione
culturale Beta della quale è membro da svariati anni.
Caio appresa
tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di
ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa
mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza
principale.
In data
15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione
innanzia al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:
- di essere
proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x,
particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del
15.06.1986, reso da notaio Z.
- che, il
contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data
15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai
scaduto.
- che, a
partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà
dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;
chiedeva
l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al
ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato
godimento del bene.
Caio,
ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia
conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.
Il candidato,
assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.
TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA
COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA
RICONVENZIONALE
PER
Il sig. Caio nato a
Roma il… e residente ivi alla Via Mareluna C.F…. rappresentato e difeso
dall’Avv… presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via… ,
giusta mandato in calce al presente atto
-convenuto-
CONTRO
L’Associazione
culturale Beta in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore
corrente in Roma alla Via… rappresentata e difesa dall’avv. … del foro di Roma
giusta mandato a margine dell’atto di citazione
- attore-
FATTO
In data 15.11.2007,
l’associazione culturale Beta notificava a al sig. Caio atto di citazione a
comparire innanzi a codesto on.le Tribunale Civile di Roma esponendo quanto in
prosieguo:
- di essere
proprietaria del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x,
particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del
15.06.1986, reso da notaio Z;
- che, il contratto di
comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in favore di Caio, in data
15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai
scaduto;
- che, a partire dal
gennaio del 1988, pertanto, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà
dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso di guisa che
chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale
condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno
per mancato godimento del bene.
Si costituisce con il
presente atto l’odierno comparente nella spiegata qualità, impugnando e
contestando, estensivamente, parola per parola, tutto quanto ex adverso
dedotto, eccepito e prodotto siccome inammissibile ed in ogni caso infondato in
fatto ed in diritto.
I fatti narrati
dall’attore, infatti, sono privi di pregio, fuorvianti e sprovvisti del benché
minimo corredo probatorio.
Occorre pertanto e per
amore di verità riportare la vicenda qui all’esame nei suoi esatti e corretti
svolgimenti evidenziando quanto segue:
1. Nel lontano
mese di luglio 1986 il sig. Caio, ancorché in qualità di comodatario del fondo
sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del
catasto terreni, decide di recintare con paletti di ferro e cancello il fondo
sino a quel momento condotto senza alcuna formale opposizione da parte del
proprietario;
2. nello stesso
periodo il sig. Caio decide anche costruire sul fondo de qua un
immobile da adibire a sua abitazione
principale manifestando evidentemente la volontà di possedere il fondo uti
dominus;
3. I lavori testé
citati sono stati eseguiti dall’impresa…giusta fatture nn….del… asseverate agli
atti;
4. tutti i
lavori sono stati pienamente visibili, potenzialmente controllabili ma giammai
contestati dalla società attrice.
Da tanto si evince,
pertanto, che la domanda attorea non può essere accolta per i seguenti motivi
DIRITTO
1. Acquisto
della proprietà del bene a titolo originario per intervenuta usucapione;
Come noto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1158 del c.c. la proprietà dei beni immobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano per usucapione
in virtù del possesso continuato per venti anni. L’usucapiente acquista,
pertanto, il diritto in maniera automatica, ipso iure, per effetto della
semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di
qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare.
L’interruzione di tale possesso può avvenire solo tramite esercizio di una
azione giudiziaria contro il possessore per il recupero del bene prima che
maturino gli effetti stabili dal richiamato art. 1158 c.c diversamente, quindi,
dal contegno tenuto dall’attore con l’atto di citazione qui impugnato e
manifestamente tardivo.
2. Avvenuta
interversione ex art. 1141 2° comma c.c.
Non può revocarsi in
dubbio che il possesso del sig. Caio si è protratto in modo continuato per
oltre venti anni.
A tal fine sufficit
evidenziare che l’apposizione da parte del convenuto di una recinzione con paletti di ferro e di un
cancello nonché, addirittura, la costruzione di immobile che adibisce a
propria residenza principale sono sicuramente elementi probatori inconfutabili
a dimostrare quell’animus possidenti idoneo a realizzare
interversione ex art. 1141 2° co c.c. (In tal senso si veda da ultimo Cass. 10.10.2007 n. 21252).
Ed invero,
diversamente da quanto assunto dall’attore,
la disposizione dell'art. 1141 c.c., comma 2 prevede che, se alcuno ha cominciato ad avere
la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad
essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione
da lui fatta contro il possessore, mutamento - questo - che richiede il
compimento di uno o più atti esterni dai quali sia possibile desumere la
modificata relazione di fatto con la cosa detenuta attraverso la negazione
dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (v. ex plurimis Cass. n.
4404/06, n. 12007/04, n. 7337/02 e n. 1484/77).
Tanto premesso
eccepito e dedotto il sig. Caio ut supra rappresentato difeso e
domiciliato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’on.le
tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
In via
principale previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre
venti anni da parte del sig. Caio rigettare le domande spiegate da esso attore
siccome inammissibili ed infondate e per l’effetto in via
riconvenzionale dichiarare l’usucapione del terreno distinto in
catasto al foglio x, particella Y. in favore del sig. Caio con gli incombenti
formali di trascrizione rimessi dall’on.le giudicante al conservatore dei
registri immobiliari con esenzione di responsabilità per il medesimo.
In via
subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di reiezione
dell’eccezione principale, voglia l’on.le G.I. adito condannare esso attore
alla refusione delle spese sostenute per le migliorie apportate al fondo dal
convenuto pari a €….o in quella misura maggiore o minore che il giudicante
riterrà di giustizia anche all’esito eventuale di una CTU che sin d’ora si
chiede in via istruttoria, ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la
richiesta di risarcimento danni con attribuzione, in ogni caso, ed in
via riconvenzionale, al convenuto dell’eventuale residuo eccedente.
Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di lite oltre IVA e CAP come per legge da distrarre in
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai sensi e per gli
effetti di cui al DPR 115/2002 e succ. mod ed int., si dichiara che la spiegata
domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è
dovuto alcun contributo integrativo.
IN VIA
ISTRUTTORIA
Si chiede all’ill.mo
G.I., previa, e se del caso, disponenda CTU per la corretta quantificazione del
valore delle migliorie eseguite sul fondo dal Sig. Caio, ammettersi:
-alla prova diretta e
contraria sulle circostanze e con i testi ex adverso indicati;
- alla prova per testi
a mezzo dei sigg.ri…sulle circostanze di cui ai nn. 1,2,3,4, della narrativa di
fatto che precedute dall’espressione “vero che” possono considerarsi autonomi capitoli
di prova.
Si offrono in
comunicazione i seguenti documenti:
a) n…. foto dello
stato dei luoghi;
b) certificato storico
di residenza del sig. Caio;
c) fatture nn……. del
…… emesse dall’impresa…;
Con riserva di meglio
articolare e dedurre anche in considerazione del contegno processuale della
controparte e nei termini indicati dall’art. 183 c.p.c.;
Salvezze illimitate.
Roma li avv.
Egr. sig. Avv… Vi
nomino mio avvocato e procuratore per rappresentarmi e difendermi nel presente
giudizio ed in quello eventuale di appello conferendoVi all’uopo ogni più ampia
facoltà di legge ivi compresa quella di transigere, rinunciare agli atti,
accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in
causa terzi Eleggo domicilio presso il
Vs. studio in Roma alla Via…
Ratifico si d’ora il
Vostro operato.
Firma del sig. Caio
Per autentica
Firma dell’avvocato.
(di LuigiCameriero)





