Traccia del 18 dicembre 2008 (Atto di civile). Atto di
comparsa di costituzione e risposta in appello.
Traccia
Tizio
promuove un'azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La
notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale
giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988,
figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della
presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con
provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato
Mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli è stata
imposta l'assistenza, non consegna l'atto giudiziario al genitore nè ne fa
parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue
condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene
interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da Tizio prosegue nella
contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre
2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso
la stessa, assumendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del
giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava Sempronio e
della mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore.
Assunte
le vesti del difensore di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario
ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi
alla fattispecie in esame.
Giurisprudenza correlata
q Cassazione civile, sez. I, 25 settembre
2008, n. 24082 (per la quale l’effetto legale dell’inabilitazione è
solo l’annullabilità degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione posti in
essere dall’inabitato senza l’assistenza del curatore e l’osservanza delle
formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran
lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta, non incidente sul
compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto
giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, a norma
dell’art. 139 II comma c.p.c., al solo minore di anni 14 o al soggetto
palesemente incapace).
q Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 2007,
n. 322 (per la quale l’art. 139 c.p.c., consentendo la consegna
della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per
l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di
quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere
ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona
con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica,
incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di
fornire la prova del contrario).
Svolgimento
CORTE
D’APPELLO DI ________
COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER: Tizio, nato a _______, il _________,
C.F., residente in _______ alla via ______, n. ______, ed elettivamente
domiciliato in _____ alla via ________ presso lo studio dell’Avv. _______ che
lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto
APPELLATO
CONTRO: Caio, nato a _______il _____, C.F., residente in _______alla via_____, n. _____
ed elettivamente domiciliato in _____, alla via______, presso lo studio del suo
procuratore costituito Avv._____
APPELLANTE
FATTO
-
Con atto di citazione notificato in data 16
ottobre 2006 Tizio citava l’odierno appellante
davanti al Tribunale di ___________, per l’udienza del ________ per ivi sentirlo
condannare al risarcimento danni, e, per l’effetto, al pagamento di _________,
oltre interessi, rivalutazione monetaria e competenze di lite.
-
La notifica dell’atto introduttivo del
giudizio, tuttavia, veniva effettuata nelle mani di Sempronio, nato il 20
maggio 1988, e figlio dell’odierno appellante, nonché unica persona che si trovava in casa al momento della
presentazione dell’ufficiale giudiziario.
-
A tal fine
occorre precisare che Sempronio, inabilitato con provvedimento del gennaio
2006, e risentito verso il padre, a detta di Caio, non consegnava l’atto giudiziario
al genitore, né faceva parola alcuna a nessuno dell’avvenuta notifica.
-
All'inizio del 2007 Sempronio,
aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande
alcoliche, viene interdetto.
-
Il giudizio promosso da Tizio, nel
frattempo, proseguiva nella contumacia di Caio e si concludeva con la condanna
di quest’ultimo.
-
Caio, avuta cognizione della sentenza di
condanna, propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della
notifica dell’atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di
inabilitazione in cui versava Sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell’atto
stesso da parte sua e del curatore Mevio.
DIRITTO
- SULLA VALIDITA’ DELLA NOTIFICA
EFFETTUATA.
Come è noto, ai
sensi dell’art. 138 c.p.c. (Notificazione in mani proprie), l’ufficiale
giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se
ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio
giudiziario al quale è addetto.
Tuttavia, ex art. art. 139 c.p.c. (Notificazione
nella residenza, nella dimora o nel domicilio), se non avviene nel modo
previsto nell’articolo precedentemente citato, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di
abitazione o dove ha l’ufficio ovvero esercita l’industria o il commercio. Se
il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale
giudiziario consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla
casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
Tanto premesso, è
evidente la totale infondatezza e pretestuosità delle ragioni addotte da
controparte.
Ed infatti, nel caso
di specie, la notifica è regolarmente avvenuta, in quanto l’ufficiale
giudiziario, non avendo trovato Caio in uno degli indicati luoghi, nel pieno
rispetto della disciplina fissata dagli articoli 139, II comma, e 160 c.p.c.
(Nullità della notificazione), ha effettuato la notifica consegnando copia
dell’atto ad una persona di famiglia, Sempronio, figlio di Caio, e, tra
l’altro, unico soggetto presente in casa
alla presentazione dell’ufficiale giudiziario.
1. 1. SULLA IRRILEVANZA DELLO STATO DI INABILITATO DI SEMPRONIO AI
FINI DELLA VALIDITA’ DELLA NOTIFICA.
Caio eccepisce, a
fondamento delle proprie pretese, una presunta nullità della notifica dell’atto
introduttivo del giudizio, in ragione dello stato di inabilitazione in
cui versava Sempronio al momento della ricezione dell’atto, stato dichiarato con
provvedimento del gennaio 2006, con cui veniva nominato Mevio quale curatore.
Ebbene, nelle
considerazioni di controparte vi è senza dubbio alcuno una palese erronea
interpretazione del dato normativo.
È sufficiente,
infatti, una interpretazione letteraria e sistematica della norma di cui
all’art. 139 c.p.c. per poter dedurre che il nostro legislatore abbia posto come
unico limite alla validità di una notifica sic
et simpliciter quello della palese incapacità dell’accipiens, legalmente equiparata all’immaturità di un minore di
anni 14.
L’appellante ha,
dunque, erroneamente equiparato l’inabilitazione al ben più grave istituto
dell’interdizione, che, come è noto, se ne distingue nettamente.
A tal fine, appare
doveroso precisare che l’istituto dell’inabilitazione è previsto per il
soggetto maggiore d’età infermo di mente, ai sensi dell’art. 415 c.c., lo stato
del quale non è talmente grave da far
luogo all’interdizione di cui all’art. 414 c.c., ovvero per chi, per prodigalità o abuso abituale di
bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi
economici, o infine, per il sordo o per il cieco dalla nascita o dalla prima
infanzia che non abbia ricevuto un’educazione sufficiente. Come si vede,
dunque, tale situazione giuridica e mentale non è considerata dal nostro
legislatore tanto grave da dar luogo all’interdizione.
Ebbene, a tal
uopo va precisato che l’effetto legale dell’inabilitazione è rappresentato dall’annullabilità
dei soli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione posti in essere dall’inabitato
senza l’assistenza del curatore e senza l’osservanza delle formalità
prescritte.
Si tratta,
dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore rispetto a quella
derivante dalla incapacità assoluta, id
est di una incapacità non incidente sul compimento di un mero fatto
giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo
volitivo, che resta preclusa, come detto, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., al
solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un
soggetto inabilitato, che ha bisogno dell’assistenza del curatore unicamente
per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente,
per tutti, si veda a tal uopo il disposto dell’art. 427 c.c., comma 1).
Ebbene, ciò
posto, al momento della notifica dell’atto Sempronio era semplicemente
inabilitato, e non interdetto. Ed infatti l’interdizione è intervenuta soltanto
successivamente, nel 2007 (come si ricava dalla sentenza di interdizione che si
allega in atti), a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni mentali in
ragione dell’abituale abuso di bevande alcoliche.
Sempronio,
quindi, al momento della notifica era maggiorenne (la notifica avviene in data 16 ottobre
2006, mentre Sempronio nasce in data 20 maggio 1988) e non si trovava
in uno stato di assoluta incapacità (era semplicemente un soggetto inabilitato).
Pertanto, la
notifica effettuata con consegna della copia dell’atto a Sempronio, soggetto
maggiorenne e inabilitato, ma non affetto da incapacità assoluta, lo si
ripete, deve ritenersi validamente effettuata.
Si esprime in
questi termini una copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. I,
25 settembre 2008, n. 24082).
1.2. SULLA IRRILEVANZA DELLA ECCEPITA MANCANZA
DI CONOSCENZA DELL’ATTO NOTIFICATO DA PARTE DEL CURATORE MEVIO E SULLA NON
PROVATA MANCANZA DI CONOSCENZA DA PARTE DI CAIO.
Del tutto priva
di pregio giuridico è infine quanto sostenuto da controparte in ordine ad una
presunta mancata conoscenza dell’atto da parte di Caio, e né, tantomeno, che lo
stesso non sia stato portato a conoscenza del curatore Mevio.
Come già
ribadito, la notifica è avvenuta regolarmente ai sensi degli artt. 138 e 139
c.p.c., dal momento che, non essendo stato Caio reperito dall’ufficiale
giudiziario nella propria abitazione, la notifica è stata, in conformità a
legge, effettuata nelle mani di Sempronio, suo figlio, ed unica persona
presente in casa in tale momento.
L’ufficiale,
dunque, ha in maniera ineccepibile eseguito la notifica ai sensi dell’art. 139,
II comma, consegnando copia dell’atto ad un soggetto maggiore d’età, legato al
destinatario dell’atto da un vincolo di filiazione, e presuntivamente convivente e in buoni rapporti con il genitore
medesimo. Irrilevante è, altresì, la circostanza, dedotta da Caio, per la quale
Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli è stata imposta l’assistenza,
non abbia consegnato la copia dell’atto al genitore e non ne abbia
fatto parola alcuna a nessuno.
Ad abundantiam, infatti, va ricordato che in materia di
notifica, l’art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell’atto da
notificare a persona di famiglia del destinatario, per l’ipotesi in cui non sia
stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, non impone all’ufficiale
giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza
indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto
nella relata di notifica, incombendo,
invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la
prova del contrario.
Ne consegue una
presunzione di conoscenza dell’atto. Ed infatti, Sarebbe stato, al limite,
onere di Caio dimostrare l’effettiva non conoscenza di un atto che, per quanto
detto, allo stato si presume conosciuto a causa della validità e della
regolarità della notifica effettuata. Si esprime in tal modo anche la
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza
11.01.2007 n. 322).
Né, tantomeno,
può eccepirsi la mancata conoscenza dell’atto da parte del curatore Mevio.
Come si è più
volte precisato in questa sede, infatti, in caso di inabilitazione, può essere
disposta l’annullabilità dei soli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
posti in essere dall’inabitato senza l’assistenza del curatore e senza l’osservanza
delle formalità prescritte.
Ne consegue che,
rappresentando la ricezione di un atto giudiziario un mero fatto giuridico, e
non un vero e proprio atto giuridico, ed essendo la stessa priva, dunque, di
alcun profilo volitivo, la medesima ben può essere posta in essere senza la
necessaria assistenza e conoscenza di un curatore.
Logico corollario
di tale affermazione è che anche la mancata conoscenza dell’atto da parte del
curatore Mevio è assolutamente irrilevante ai fini della validità della
notifica.
Ne consegue
dunque che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è,
altresì, immune da questi ulteriori vizi censurati dall’appellante.
Per tutto quanto esposto, le doglianze
dell’appellante sono assolutamente destituite di fondamento.
CONCLUSIONI
Piaccia all’
Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione, confermare l’impugnata sentenza e per l’effetto:
1.
rigettare l’appello proposto da Caio
perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
2.
confermare in ogni sua parte la sentenza
di primo grado impugnata;
3.
condannare l’appellante alla rifusione
delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Si producono:
-
copia atto di appello notificato;
-
copia sentenza di interdizione di
Sempronio del 2007.
Luogo e data
Avv.
___________
PROCURA (art. 83)
Il sottoscritto Tizio, nato a ___, il ___, residente in ___, Via
___, (C.F. ___)
DELEGA
l’Avv.___, del Foro di ___, a
rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di cui al presente atto e in ogni
successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso
ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare
somme, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza ed indicare
domiciliatari,
Elegge domicilio
presso lo studio
dello stesso avvocato in ___, via ___,
Dichiara (facoltativo)
inoltre di aver
ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno
2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per
l’espletamento del mandato conferito.
Tizio
(firma)
La firma è autentica ed è stata apposta
in mia presenza
Avv.
(firma)
(di
Elvira Buttiglione)





