Realizzazione e gestione di una
discarica non autorizzata
Traccia
Tizio,
residente a Torino, è proprietario di un suolo in provincia di Bari, giuntogli
in eredità da una vecchia zia cinque anni fa. Viste le difficoltà obiettive di
occuparsi di detto fondo, egli lo lascia in comodato a Caio, contadino,
affinché ne sfrutti le risorse agricole. Il perfido Caio, però, autorizza
Sempronio (sprovvisto di autorizzazione) ad interrare nottetempo nel sottosuolo
alcune scorie di amianto residuanti da vari processi industriali. Tizio,
avvisato da alcuni vicini dell’illecito di Sempronio, esorta Caio a prendere
provvedimenti per la tutela della sua proprietà ed il ripristino dello status
quo ante, e dopo aver ottenuto delle rassicurazioni da Caio, si disinteressa della
vicenda. Nonostante le rassicurazioni, però, Caio persevera nel suo accordo con
Sempronio e continua a permettergli di interrare i rifiuti nel sottosuolo.
Su denuncia
del proprietario di un suolo adiacente, la polizia effettua un sopralluogo e
rinviene i rifiuti pericolosi nel terreno di Tizio.
Tizio,
ricevuto un avviso di garanzia per il concorso nel reato di cui all’art. 256,
comma 3, del d. lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale), si reca
dunque dal suo legale per conoscere i possibili risvolti della vicenda.
Assunte le
vesti del legale di Tizio, il candidato rediga motivato parere, senza
tralasciare le problematiche sottese al caso di specie.
Giurisprudenza
q
Cass., sez. III, 10 giugno 2005,
n. 21966
q
Cass., sez.
III, 3 agosto 2004, n. 33281
q
Cass., sez. VI, 8 gennaio 2003,
n. 61
q Cass., sez. III, 26 settembre 2002, n. 32158
q
Cass., S.U., 5 ottobre 1994, n.
12753
Svolgimento
Nella fattispecie in esame vengono in luce le
controverse problematiche del reato omissivo improprio e del concorso mediante
omissione nel reato commissivo altrui.
Tizio, non potendosi occupare di un suo
possedimento, lo concede in comodato a Caio, il quale si accorda, a sua
insaputa, con il complice Sempronio al fine di realizzare una discarica abusiva
sul suolo di Tizio. Quest’ultimo, avvisato della presenza di materiale sospetto
nel suo fondo, esorta Caio ad adottare le misure idonee a difendere la sua
proprietà, onde evitare ulteriori spiacevoli fenomeni di stoccaggio dei
rifiuti. Nonostante l’ammonimento, Caio persevera nel suo illecito, finchè la
vicenda viene denunciata alla polizia. Tizio riceve, dunque un’informazione di
garanzia, e scopre quindi di essere indagato per concorso nel reato di cui
all’art. 256, comma 3, T.U. in materia ambientale (già art. 51, comma 3, d.lgs.
22/1997 c.d. decreto Ronchi),
ovverosia nella contravvenzione di realizzazione o gestione di una discarica
non autorizzata.
La prima questione che viene in rilievo nel caso di
specie riguarda la configurabilità, in chiave omissiva, della fattispecie in
esame.
Il reato di cui all’art. 256, comma 3, T.U. cit.
rappresenta le due condotte alternative con i lemmi “realizzazione” e “gestione”
della discarica. La formulazione in termini molto generici delle
condotte ha portato parte della dottrina e della giurisprudenza a domandarsi se
queste (e soprattutto la fattispecie di “gestione”) comprendessero anche
comportamenti meramente passivi del soggetto agente. In altri termini, ci si è
chiesti se integrasse gli estremi della gestione di una discarica non autorizzata
anche la condotta di chi, divenuto proprietario di un suolo adibito a
discarica, decidesse di non procedere ad alcuna bonifica, lasciando l’area
nello stato in cui si trovava. A chi propendeva per una lettura estensiva della
norma, si contrapponeva una dottrina la quale rilevava che il concetto di
gestione rimandava a quello, propriamente commerciale, di impresa: anche per la
gestione di una discarica occorreva dunque un complesso di mezzi (persone o
beni), anche rudimentali, preordinati al funzionamento della discarica.
Quest’ultima interpretazione è stata poi accolta (con riferimento alla vecchia
normativa, rimasta in parte qua sostanzialmente
invariata, del d.p.r. 915/1982) dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali
hanno dichiarato, nella nota sentenza 12753/1994, che la fattispecie in esame
ha carattere esclusivamente commissivo.
Risolta la questione della forma vincolata o aperta
del reato in oggetto, bisogna dunque domandarsi se sia ammissibile la
configurabilità in chiave omissiva dello stesso per il tramite del capoverso
dell’art. 40 c.p. (“Non impedire un
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”,
laddove per “evento” si intende anche il fatto illecito altrui).
Bisogna, quindi, rilevare se il
proprietario sia titolare, rispetto ai beni giuridici in esame (ambiente,
salute), di una posizione di garanzia derivante dalla legge, la quale comporti, per
lo stesso, un dovere giuridico di attivarsi. Ripercorrendo brevemente i termini
del problema, occorre sottolineare che, in tema di obblighi di garanzia, sono
riscontrabili tre diverse scuole di pensiero.
La prima, di stampo formalistico, ritiene
sussistente l’obbligo di impedire l’evento ogniqualvolta esso sia previsto
dalla legge (o anche da fonti di rango inferiore), dal contratto, dalla
consuetudine, dalla negotiorum gestio
e dalla precedente attività pericolosa dell’agente. Questa tesi, pur
ineccepibile dal punto di vista formale, comporta invero numerosi
inconvenienti: da un lato, restringe notevolmente il campo di applicabilità
dell’obbligo di garanzia, il quale, secondo la ricostruzione prospettata, può
scaturire solo da ben determinate fonti; dall’altro, il criterio analizzato
risulta addirittura sovrabbondante ogniqualvolta l’obbligo stabilito dalla
legge sia posto a tutela di un bene differente da quello concretamente leso: in
una fattispecie siffatta verrebbe, invero, tradito il principio del diritto
penale come extrema ratio.
Queste critiche sono state evidenziate dalla
seconda corrente di pensiero, la quale ha proposto una ricostruzione
dell’istituto in chiave sostanzialistica: è titolare dell’obbligo di garanzia
chiunque (pur in assenza di un’idonea norma fondante detta posizione) si trovi
in una condizione di signoria sul fatto tale per cui gli sia possibile impedire
l’evento nefasto. Anche questa ricostruzione non è, però, esente da critiche:
il nostro ordinamento penale è infatti basato sul principio di stretta legalità
e sul conseguente principio di tassatività delle fattispecie penali. Solo una
norma di legge può dunque prevedere posizioni di garanzia in capo ai
consociati, non essendo configurabile un generico obbligo, all’occorrenza, di
attivarsi per evitare l’evento.
Coglie dunque nel segno la posizione mediana, la
quale ha il pregio di evitare, da un lato, il proliferare di obblighi
legislativi inutili, e dall’altro la violazione dell’art. 25 Cost.; affermano i
sostenitori di questa teoria che sussiste l’obbligo di garanzia
ogniqualvolta si verifichino tutte le seguenti condizioni:
q
previsione di legge (o contrattuale) che statuisca
l’obbligo di impedire l’evento;
q
posizione differenziata del destinatario della norma
rispetto agli altri consociati (condizione di signoria su alcune condizioni
essenziali dell’evento tipico);
q
impossibilità del titolare del bene giuridico garantito di
proteggere da solo detto bene.
Tornando al caso di specie, possiamo notare che non
è prevista, dalla normativa in tema di rifiuti, alcuna posizione di garanzia in
capo al proprietario del suolo adibito a discarica. Egli, dunque, pur
evidentemente nella condizione di evitare l’illecito altrui, non è obbligato ad
attivarsi per impedire l’evento. In tal senso, e con riguardo alla fattispecie
di cui al secondo comma dell’art. 51 del decreto Ronchi (ora art. 256, comma 2,
T.U. in materia ambientale), si è infine espressa la stessa Cassazione, con la
pronuncia 32158/2002.
Ultimo profilo da esaminare è la questione del concorso
del proprietario nell’altrui reato di realizzazione e gestione di una discarica
non autorizzata. E’ infatti noto che le condotte dei concorrenti possano
essere di carattere atipico e configurarsi anche in chiave omissiva.
Occorre, però, distinguere tra concorso omissivo
nell’altrui reato e mera connivenza. Quest’ultima, infatti, postulando un
comportamento meramente passivo del soggetto, non è punibile ove non sussista
una precisa posizione di garanzia in capo al soggetto stesso, in quanto, come
già affermato in precedenza, non esiste nel nostro ordinamento un generico
obbligo di attivarsi per impedire l’altrui reato (ex multis, Cass. sent. 61/2003). Perché dunque vi sia concorso
occorre (oltre alla consapevolezza di concorrere nell’altrui reato) che la
condotta omissiva del soggetto agente sia causalmente efficiente rispetto
all’evento, perlomeno in chiave di rafforzamento del proposito criminoso dei
concorrenti (c.d. concorso morale).
Queste affermazioni di principio sono state
riprese, con riferimento ad una fattispecie analoga al caso in esame, dalla
suprema Corte nella recente sentenza 21966/2005, la quale ha ritenuto tuttavia
la responsabilità penale del possessore dell’area in quanto la sua condotta si
è rivelata grandemente agevolativa dell’illecito (si è in tal caso rilevato, ad
esempio, che il possessore, pur a conoscenza dell’attività criminosa posta in
essere dal concorrente, gli ha riconosciuto in via contrattuale la possibilità
di abbandonare sul suo suolo ulteriore materiale “commercialmente privo di valore”).
Nel caso di specie, invece, sebbene il proprietario
fosse a conoscenza dell’altrui proposito criminoso e non abbia agito per
impedire l’evento, la sua condotta omissiva non ha contribuito alla
realizzazione del reato. Bisogna dunque affermare che il comportamento del
proprietario, integrante al limite una mera connivenza, non è previsto dalla
legge come reato.
Non è dunque ammissibile, nei
confronti del proprietario, neanche la confisca del bene ex art. 256, terzo comma, ultimo alinea, possibile solo nei confronti
dell’agente o del compartecipe, salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino
dello stato dei luoghi (Cass pen., sent. 33281/2004).
(di Lydia
Fiandaca)





